STRUMENTI INTERESSATI
- Obbligatoria per bilance, automatiche e non automatiche, utilizzate nelle transazioni commerciali.
- Escluse dall'onere le bilance impiegate in processi produttivi interni o nei laboratori di ricerca.
OPERATORI AUTORIZZATI
- Possono eseguire la verificazione periodica solo gli Organismi autorizzati da Unioncamere e accreditati in base alla disciplina di cui al D.M. 93/2017.
riconoscere bilance conformi
- Sono dotate di bolli legali, marcature e sigilli (nazionali, di verifica CE o CEE), ovvero sono state già sottoposte con esito positivo a verificazione metrologica iniziale o valutazione della conformità.
- È presente e ben visibile l'etichetta metrica completa dei dati tecnici e di conformità.
- Sono state sottoposte a verificazione periodica, a seguito di richiesta del titolare strumento, e munite dell’apposito contrassegno che attesta il superamento di tutte le prove ad esso previste.
Verificazione periodica
Riferimenti legislativi
Cos’è:
La verifica o verificazione periodica è il controllo legale effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita dal D.M. 93/2017, o a seguito di riparazione che per qualsiasi motivo comporti la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.
Scopo:
- accertare se gli strumenti di misura riportano i bolli o le marcature prescritte;
- accertare l’integrità dei sigilli o altri elementi di protezione, e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.
Chi è obbligato:
Tutti coloro che risultano titolari di uno strumento per pesare utilizzato per i seguenti scopi:
- Per transazioni commerciali;
- Per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo;
- Per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
- Nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- Per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- In funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/92.
CONTRASSEGNO DI ESITO POSITIVO
A seguito della verificazione periodica ogni strumento viene dotato di contrassegno adesivo di colore verde che riporta le seguenti informazioni:
- Data entro cui va effettuata nuovamente la verificazione.
- Indicazione del soggetto che ha effettuato la verificazione.
obblighi dei titolari degli strumenti
- Comunicare entro 30 giorni alla CamCom di riferimento la data di inizio e di fine dell'utilizzo degli strumenti, e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2.
- Mantenere l'integrità del contrassegno di verificazione periodica, e di ogni altro marchio e sigillo, anche elettronico, o elemento di protezione.
- Conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta.
- In caso di riparazioni, curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal manutentore.
- Curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli se palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.
obblighi e tempistiche
- Il titolare dello strumento deve richiedere verificazione entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza.
- Il titolare della verificazione periodica deve richiedere verifica entro 10 giorni lavorativi successivi ad eventuale riparazione.
- Il titolare è obbligato a riparare lo strumento e farlo sottoporre a verificazione in caso di ordine di aggiustamento da parte di CamCom entro 30 giorni dalla data di eventuale controllo casuale.
- Esecuzione della verificazione periodica da parte di un organismo entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
- Comunicazione degli esiti alla Camera di Commercio entro 10 giorni lavorativi dalla data della verificazione periodica.
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